IL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE
LETTO il dispositivo dell’accordo ex art. 11.8.1 CSA (art. 10.8.1 codice WADA 2021) sottoscritto dalla PNA, quale Autorità competente per la gestione dei risultati e dal Signor Giuseppe Giustolisi (FCI) con la quale concordano la definizione del caso con l’applicazione, ai sensi dell’art.11.2.1. CSA, di anni 3 (tre) di squalifica per la violazione degli art. 2.1 e 2.2 del CSA, con decorrenza dal 19 settembre 2024, data del provvedimento di sospensione cautelare, e scadenza al 18 settembre 2027 incluso, oltre l’annullamento, ai sensi dell’art. 10 CSA, del risultato sportivo conseguito al termine della gara di che trattasi, e di quelli eventualmente conseguiti successivamente al prelievo e fino alla sospensione cautelare, ai sensi dell’art.11.10 CSA;
Visto il proprio provvedimento pubblicato con il comunicato n°29 del 31.08.2024 con il quale si omologava la gara “3° Trofeo Robur Barcellona – Memorial Ciccio Pagano – Tappa Campionato Provinciale Messina” del 04/08/2024;
SI INVALIDA il risultato concernente l’atleta indicato per la gara “3° Trofeo Robur Barcellona – Memorial Ciccio Pagano – Tappa Campionato Provinciale Messina” del 04/08/2024 e la posizione conseguita dal sig. Giustolisi Giuseppe viene acquisita dall’atleta subito dopo classificato e di conseguenza tutti gli atleti regolarmente classificati scalano di una posizione
Giudice Sportivo Regionale
Orazio Vernuccio